Art. 34 — Protezione dei dati e riservatezza
Le forme di coordinamento operativo e informativo, nonché gli scambi di informazione disciplinati con appositi accordi e protocolli d'intesa previsti dal presente decreto avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
