Art. 7 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65
All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «L'armatore o l'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «La societa'», le parole: «deve comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «deve notificare» e le parole: «all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 e all'allegato XV, punto 1.3, al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53»;
- b)al comma 2, le parole: «L'armatore o l'esercente» sono sostituite dalle seguenti: «La societa'» e le parole: «deve informare la» sono sostituite dalle seguenti: «deve inoltrare notifica alla»;
- c)al comma 3, le parole: «Qualora il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per le navi ro/ro da passeggeri conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato I, sezione A, qualora il servizio» e dopo le parole: «in applicazione dei requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I» sono inserite le seguenti: «, sezione A».
Testo vigente dal 29 novembre 2024
