Art. 5 — Violazioni in materia di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento
E' punito con ((la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000)) chiunque, in assenza della licenza di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento o, alternativamente, di un'autorizzazione valida ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, mette a disposizione sul mercato un prodotto biocida identico, ai sensi del medesimo articolo 53 del regolamento, ad un altro biocida per il quale esiste l'autorizzazione alla commercializzazione.
Testo vigente dal 3 gennaio 2026
