Art. 58 — Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 2. Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater. 3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilita' del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.»;
- b)il comma 3-bis e' abrogato.
Testo vigente dal 13 settembre 2016
