Art. 55 — Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 70 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. AgID definisce i requisiti minimi affinche' i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresi' definite le modalita' di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.»;
- b)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 13 settembre 2016
