Art. 7
Gli oneri finanziari di cui all'articolo 2, comma 2, e quelli necessari all'istituzione e funzionamento del servizio di cui all'articolo 5 sono a carico del bilancio regionale. A tale fine l'amministrazione regionale di intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane beni immobili e mobili.
Testo vigente dal 3 novembre 2010
