Art. 9 — Responsabili di settore
La Scuola e' strutturata in settori di attivita' per un numero massimo di quattro. I responsabili di ciascun settore di attivita' sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attivita' organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il ((Segretario Generale)). La durata degli incarichi dei responsabili di settore e' stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.
Testo vigente dal 10 giugno 2021
