Comparti di specialita' delle Forze di polizia La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialita', ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui alla medesima legge:

  • a)Polizia di Stato:
  • 1)sicurezza stradale;
  • 2)sicurezza ferroviaria;
  • 3)sicurezza delle frontiere;
  • 4)sicurezza postale e delle comunicazioni;
  • b)Arma dei carabinieri:
  • 1)sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari;
  • 2)sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
  • 3)sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • 4)sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
  • c)Corpo della Guardia di finanza:
  • 1)sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
  • 2)sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Testo vigente dal 12 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177~art2 · fonte del testo

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