La presente legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:

  • a)alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 28 della presente legge;
  • b)al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
  • c)al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e alla maritime security di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147, alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157;
  • d)all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
  • e)alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamita' e infortuni, nonche' quelle regolanti le attivita' di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;
  • f)al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • g)al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
  • h)agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del codice della navigazione, del capo VII del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e delle vigenti disposizioni internazionali;
  • i)all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
  • l)agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Testo vigente dal 27 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari