Art. 21 — Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list

All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni: a)le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»; b)le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale e' superiore ad euro 10.000». Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Testo vigente dal 13 giugno 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2014 al 13 giugno 2025. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art21 · fonte del testo

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