Art. 14 — Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale

All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;». La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

Testo vigente dal 13 giugno 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2014 al 13 giugno 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175~art14 · fonte del testo

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