Art. 77 — Procedura della liquidazione coatta
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 2003 al 1 gennaio 2006. 268 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, puo' disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalita' che ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorita' competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 13 OTTOBRE 1998 aggiunto: 7 SETTEMBRE 2005, N. tolto: 373. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di questi Stati. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 OTTOBRE 1998, N. 373. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, puo' autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attivita' specificatamente indicate. aggiunto: 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art77 · fonte del testo
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