Art. 135 — Collocamento di rischi all'estero
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni di cui all'art. 114, primo, secondo e terzo comma, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, non si applicano a coloro che stipulano con le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) contratti in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica, nonche' a coloro che svolgono attivita' di mediazione per la stipulazione di detti contratti. Le predette disposizioni non si applicano altresi' a coloro che stipulano all'estero contratti relativi alle assicurazioni di responsabilita' civile, ivi compresa la responsabilita' per l'inquinamento da idrocarburi, e rischi accessori concernenti navi coperte da bandiera italiana e navi utilizzate da armatori o noleggiatori residenti in Italia, nonche' a coloro che svolgono attivita' di mediazione per la stipulazione di detti contratti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art135 · fonte del testo
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