Art. 11 — Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2003 al 1 gennaio 2006. 380 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di societa' per azioni o di societa' cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:
tolto: a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;
tolto: b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;
tolto: c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonche' di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;
tolto: d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entita' di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilita' prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che, nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;
tolto: e) il programma dell'attivita' che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 15;
tolto: e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilita' del vettore. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP. Il rilascio dell'autorizzazione e' altresi' subordinato all'approvazionedello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art11 · fonte del testo
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