Art. 61 — Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 1 gennaio 2006. 317 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto previsto dall'art. 62, le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile. Le imprese debbono trasmettere all'ISVAP, in allegato al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'art. 24, comma 3, un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, sottoscritto anche dall'attuario, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP. Per le imprese di cui all'art. 21, comma 1, e per quelle che esercitano anche i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni, e' approvato un apposito prospetto aggiuntivo. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi del presente decreto e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti. Se un'impresa che esercita le attivita' indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attivita' previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art61 · fonte del testo
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