Art. 50 — Violazione delle norme sulle riserve tecniche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo. L'ISVAP, previa comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, puo' vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica. Puo' inoltre richiedere alle predette autorita' di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del comma 1, l'ISVAP con proprio provvedimento puo' vietarle, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Il provvedimento di cui al comma 3 e' comunicato all'impresa interessata ed alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il divieto di assunzione di nuovi affari ha durata massima di sei mesi. Ove entro tale termine l'impresa abbia rimosso le cause per le quali lo stesso e' stato adottato, il provvedimento e' revocato. Della revoca e' data comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art50 · fonte del testo
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