Art. 122 — Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo per le imprese di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non gia' espressamente abilitate ad operare all'estero. In caso di esercizio dell'attivita' assicurativa all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art122 · fonte del testo
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