Art. 9 — Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo l'articolo 179 e' inserito il seguente: «Art. 179-bis (Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). - 1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio. 2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneita' al servizio per patologia o infermita' di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneita' al servizio.»;
- b)all'articolo 993, al comma 4 dopo le parole: «amministrazione e l'innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
