Art. 16 — Formazione
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata»;
- b)all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata».
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
