La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita':

  • a)il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
  • b)le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
  • c)i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
  • d)e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.
  • d-bis)gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
  • d-ter)gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
  • d-quater)fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
  • d-quinquies)le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
  • d-sexies)le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

Testo vigente dal 24 giugno 2017

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2012 al 24 giugno 2017. 80 parole aggiunte in 3 capoversi.

d-aggiunto: ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

aggiunto: d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, …

aggiunto: d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170~art5 · fonte del testo

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