Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' sostituito dal seguente: " 3. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1999, l'Istituto, a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori costituisce un fondo di riserva, mediante un accantonamento prudenziale da depositare presso un apposito conto intestato a suo nome presso la Tesoreria centrale, utilizzando gli introiti derivanti dai premi assicurativi, dagli importi recuperati per indennizzi pagati, dai conferimenti di cui al comma 2, che verranno commisurati al piano previsionale degli impegni di cui al comma 1 e dai proventi delle transazioni di cui all'articolo 7. Su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il CIPE puo' integrare il fondo di riserva con le disponibilita' di cui all'articolo 6, comma 1. L'accantonamento e' commisurato all'ammontare e alla vita media dell'impegno assicurativo che di volta in volta viene assunto, nonche' al coefficiente di rischio preventivamente attribuito a ciascun Paese o categoria di Paesi dal consiglio di amministrazione. Gli accantonamenti al fondo di riserva sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli previsti all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In caso di sinistro, i relativi indennizzi saranno erogati facendo ricorso, in via prioritaria, agli accantonamenti effettuati.".
Testo vigente dal 15 giugno 1999
