Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al precedente comma 2, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati, affluiscono ad apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro. Per le esigenze dell'Istituto SACE, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare il prelevamento da tale conto delle somme necessarie ai fini dell'ulteriore accreditamento al conto corrente intestato all'Istituto SACE, anch'esso acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.".

Testo vigente dal 15 giugno 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;170~art5 · fonte del testo