Art. 2 — Regime dei titoli acquisiti prima del 3 marzo 2024
E' fatto salvo il riconoscimento della qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale concesso ai sensi degli articoli da 18 a 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 prima del 3 marzo 2024 in favore dei cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 33-bis della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, 20 novembre 2006, ovvero quelli di cui al predetto articolo 33-bis della citata direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.
Testo vigente dal 18 novembre 2025
