Art. 8 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.».
Testo vigente dal 2 ottobre 2012
