Art. 17 — Norme tecniche
Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche per l'esecuzione del presente decreto.
Testo vigente dal 15 luglio 2004
