Art. 9 — Adeguamenti tecnici
Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita con il presente decreto, e' data attuazione con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Dei decreti adottati a norma del comma 1 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Testo vigente dal 12 luglio 2005
