Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se piu' favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Testo vigente dal 17 giugno 1997
