Art. 17 — Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni

Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: " a cinque anni " sono sostituite dalle seguenti: " a dieci anni ". La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, gia' differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 dicembre 1995, n. 574, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1996, n. 105

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con decorrenza dal 1 gennaio 1996

Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 574, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1996, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate".

Testo vigente dal 3 gennaio 1996

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1994 al 3 gennaio 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 dicembre 1995, n. 574, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1996, n. 105

    Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 574, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1996, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate".

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art17 · fonte del testo

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