Art. 4 — Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite
L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalita' di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
Testo vigente dal 2 gennaio 2020
