Art. 11 — Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso
Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attivita' di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Testo vigente dal 2 gennaio 2020
