Art. 12 — Registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191.
Abrogato dal 20 novembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2010, n. 191.
Abrogato dal 20 novembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2007 al 20 novembre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I gestori dell'infrastruttura provvedono ad aggiornare ed a pubblicare annualmente i registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile, indicanti, per ciascun sottosistema o parte del sottosistema interessato, le caratteristiche principali e la loro concordanza con le caratteristiche delle STI applicabili. I registri devono essere messi a disposizione delle amministrazioni interessate e dell'Agenzia. Il Ministero dei trasporti trasmette copia dei registri agli Stati membri interessati e all'ERA e ne garantisce la disponibilita' ai soggetti professionali che operano nel settore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2010, N. 191
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-10;163~art12 · fonte del testo
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