Art. 27 — Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici
Corso di formazione per l'immissione ((nella carriera)) dei funzionari tecnici I vincitori del concorso di cui all'articolo 26 sono nominati commissari tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalita' che saranno individuate ((dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale)). Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 1 Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19. Al termine del corso, i commissari tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario tecnico capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95
1Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera bb)) che "al comma 1 le parole: «l'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «la Scuola superiore dell'esecuzione penale»".
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
