Art. 8 — Gestori delle Infrastrutture, Imprese ferroviarie, fabbricanti ed enti appaltanti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50.
Abrogato dal 16 giugno 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50.
Abrogato dal 16 giugno 2019
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3 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2011 al 16 giugno 2019. 323 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ciascun gestore dell'infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria e' responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi. Resta impregiudicata la responsabilita' di ciascun fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione, detentore, fornitore di servizi o ente appaltante, di assicurare che il materiale rotabile, gli impianti, gli accessori e i materiali nonche' i servizi forniti siano conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni di impiego specificate, affinche' possano essere utilizzati dall'impresa ferroviaria e dal gestore delle infrastrutture in modo sicuro. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono all'Agenzia, motivatamente, modifiche al quadro normativo nazionale di sicurezza. I Gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie emettono le prescrizioni e, se del caso, le disposizioni; di esercizio necessarie ai fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6. Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunita', il Gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, si avvalgono, per l'omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente, dei Valutatori indipendenti di sicurezza riconosciuti dall'Agenzia. I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nella Comunita', e gli enti appaltanti emettono la dichiarazione CE di conformita' ed idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' e la dichiarazione di verifica CE dei sottosistemi di interoperabilita' sulla base della valutazione e dell'attestato di conformita', rilasciato da parte di uno o piu' organismi notificati, emesso secondo le procedure stabilite nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni. I gestori dell'infrastruttura e/o le imprese ferroviarie seguono dalla fase di concezione tutte le attivita' e provvedono all'accettazione ed alla messa in servizio delle applicazioni specifiche. Il gestore di un'infrastruttura ferroviaria apre al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati dopo aver acquisito le certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonche' tutti permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MAGGIO 2019, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-08-10;162~art8 · fonte del testo
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