Art. 2 — Disposizioni finanziarie
Le spese per l'istituzione e il funzionamento del Collegio di cui all'articolo 1 sono a carico della Regione Sardegna, con risorse del bilancio del Consiglio regionale, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 28 ottobre 2022
