Art. 3 — Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi

Per il triennio 2007-2009 gli oneri per la gestione dei servizi di cui all'articolo 1 rimangono a carico dello Stato. Le risorse finanziarie che lo Stato trasferisce alla Regione sono quantificate complessivamente in euro 57.687.900 annui, di cui euro 46.259.000 per i servizi erogati da Ferrovie della Sardegna ed euro 11.428.900 per i servizi erogati da Ferrovie Meridionali Sarde. Eventuali oneri finanziari relativi alle aziende trasferite, derivanti da fatti anteriori al trasferimento e non rilevabili dalla documentazione esistente all'atto del trasferimento medesimo, rimangono a carico dello Stato.

Testo vigente dal 28 marzo 2008

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-21;46~art3 · fonte del testo

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