Art. 8 — Disposizioni finanziarie
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 2 maggio 2006
