L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Dichiarazioni). - 1. Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilita', che dovranno essere specificate secondo il 'tipo' di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

  • a)Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Azoto (N)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, cosi' come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;
  • b)Fosforo - Come 'Anidride fosforica (P2O5)'. Titolo minimo dichiarabile: 10% P2O5 nei concimi minerali semplici, 5% P2O5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;
  • c)Potassio - Come 'Ossido di potassio (K2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 6% K2O nei concimi semplici, 5% K2O nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;
  • d)Calcio - Come 'Ossido di calcio (CaO)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO;
  • e)Magnesio - Come 'Ossido di magnesio (MgO)'. Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;
  • f)Zolfo - Come 'Anidride solforica (SO3)'. Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto e' consentita l'indicazione in 'Zolfo elemento (S)'. Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;
  • g)Sodio - Come 'Ossido di sodio (Na2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O;
  • h)Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Boro (B)', 'Cobalto (Co)', 'Rame (Cu)', 'Ferro (Fe)', 'Manganese (Mn)', 'Molibdeno (Mo)', 'Zinco (Zn)'. I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1 A e 1 B;
  • i)Sostanza organica - Come 'Carbonio organico di origine biologica (C)', indipendentemente dalla 'matrice' di provenienza che dovra' essere specificata secondo il 'tipo' di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1 C) dovra' essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in 'Sostanza organica';
  • l)Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilita', quando la dichiarazione del titolo e' prescritta negli allegati 1 A e 1 B con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).".

Testo vigente dal 27 maggio 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161~art3 · fonte del testo

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