Art. 2 — Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:
- a)«concimi»: prodotti la cui funzione principale e' fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
- b)«elementi chimici della fertilita'», sono considerati:
- 1)«elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;
- 2)«elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
- c)«microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantita' esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
- d)«carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;
- e)«azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;
- f)«concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonche' i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;
- g)«microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
- h)«microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
- i)«tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- l)«concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
- m)«concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;
- n)«concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;
- o)«concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco piu' concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
- p)«concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilita' sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;
- q)«concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o piu' concimi organici o di una o piu' matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o piu' concimi minerali;
- r)«matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;
- s)«concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;
- t)«concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;
- u)«concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;
- v)«concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
- z)«ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attivita' biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;
- aa)«correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprieta' chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;
- bb)«substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;
- cc)«prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:
- a)«dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilita', garantita entro tolleranze specificate;
- b)«dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;
- c)«fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali e' consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;
- d)«titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria e' indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;
- e)«titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;
- f)«tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;
- g)«norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunita', i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea;
- h)«imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacita' non superiore ai 1000 kg;
- i)«sfuso»: un fertilizzante non imballato;
- l)«immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunita' europea e' considerata immissione sul mercato;
- m)«fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, e' considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non e' considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.
Testo vigente dal 26 maggio 2010
