Art. 9 — Tirocinio degli uditori e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato
[1]Tirocinio ((dei magistrati ordinari)) e ammissibilita' all'esame per l'esercizio della professione di avvocato
[2](( I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. ((Il completamento del periodo di tirocinio)) e' valido, come pratica forense, agli effetti dell' ((ammissione)) all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.
Testo vigente dal 31 luglio 2007
