Art. 20 — Modifica dell'atto di recupero
All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonche' per il recupero delle relative sanzioni e interessi".
Testo vigente dal 7 ottobre 2015
