Art. 30 — Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente: «3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Testo vigente dal 27 aprile 2006
