Art. 3 — Rappresentanza in giudizio
Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidita' ed inabilita' e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, e' istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo puo' accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneita' all'esercizio della professione legale, nonche' personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino gia' attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie.
Testo vigente dal 14 giugno 1997
