Art. 14 — Protezione di opere non pubblicate anteriormente
Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Capo III-bis DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE. Art. 85-ter. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili. 2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 e' di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.".
Testo vigente dal 13 giugno 1997
