Art. 4 — Registrazione dei fornitori del SET
I soggetti con sede legale nel territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
- a)certificazione EN ISO 9001 o una certificazione equivalente;
- b)apparecchiature tecniche e dichiarazione CE o certificato che attesta la conformita' dei componenti di interoperabilita' alle specifiche di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019;
- c)competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in altri settori pertinenti;
- d)adeguata capacita' finanziaria;
- e)sussistenza di un piano per la gestione globale dei rischi sottoposto a verifica almeno ogni due anni;
- f)esistenza dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, fornendo la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di onorabilita', il richiedente rende, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione da cui risulta di:
- a)non essere destinatario di comunicazione interdittiva antimafia o di informazione interdittiva antimafia, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b)non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c)non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, a procedura fallimentare, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, ne' a procedimenti finalizzati alla dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di dichiarazione giudiziale ovvero di ammissione alle procedure di concordato fallimentare o di concordato preventivo;
- d)non versare in una delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- e)aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Fermo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 19 del presente decreto, verificata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, adotta il relativo provvedimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda e procede all'inserimento dei dati del fornitore nel registro di pertinenza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro il medesimo termine di cui al primo periodo e' adottato il provvedimento di rigetto. Ai fini dell'inserimento dei dati nel registro, il fornitore del SET trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali i propri dati secondo la modulistica di cui all'allegato II del presente decreto.
Testo vigente dal 6 novembre 2021
