Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attivita' individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata e' estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Ai fini delle attivita' individuate ai sensi del comma 1 e' istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attivita' sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorita' da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.23 Chiunque esercita le attivita' individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141

2

Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo, commi 2 e 3 per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.

D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

3

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che:" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria;". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 18 dicembre 2010

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 295/2010

    Questione inammissibile
    8 ottobre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie criminosa ivi descritta e commina pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge di delega n. 52 del 1996. Come già rilevato per identiche questioni con le ordinanze n. 95 del 2010, n. 73 del 2009 e n. 194 del 2008, il rimettente ha individuato in modo errato la norma di delega alla cui stregua va apprezzata la sussistenza della dedotta violazione degli indicati parametri, svolgendo per conseguenza argomentazioni inconferenti ai fini di tale valutazione. Per la manifesta inammissibilità di identiche questioni, v. le citate ordinanze n. 95/2010, n. 73/2009 e n. 194/2008. Sulla manifesta inammissibilità, per erronea individuazione della norma di delega, di questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003.

    Art. 5 Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/2010

    Questione inammissibile
    12 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, impugnato, in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., nella parte in cui qualifica come delitto, con limiti edittali di pena superiori a quelli indicati nella legge delega n. 52 del 1996, l'esercizio delle attività di intermediazione finanziaria specificate nei decreti attuativi della medesima delega in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati, e individua la fattispecie di reato del trasferimento di fondi fissandone la relativa disciplina sanzionatoria. Analogamente a quanto già riscontrato nelle ordinanze n. 73 del 2009 e n. 194 del 2008, il rimettente ha erroneamente individuato nell'art. 15, comma 1, lett. c ), anziché nell'art. 3, lett. c ), della legge n. 52 del 1996, la norma di delega alla cui stregua va apprezzata la dedotta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., invero esclusa dal rilievo che la fattispecie di abusivismo contemplata dalla norma denunciata risulterebbe omogenea e di pari offensività rispetto ai già previsti delitti di abusiva attività finanziaria e di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia, reati al cui trattamento sanzionatorio è stato allineato quello dell'ipotesi criminosa in questione. Quanto all'asserita violazione dell'art. 25 Cost., le relative censure risultano generiche e, comunque, l'individuazione della condotta contestata non è avvenuta per il tramite di un atto regolamentare. Sulla manifesta inammissibilità, per erronea individuazione della norma di delega, di questioni sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003. Per la declaratoria di manifesta inammissibilità di analoghe questioni aventi ad oggetto l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 153 del 1997, v. le citate ordinanze n. 73/2009 e n. 194/2008.

    Art. 5 Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita · Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 73/2009

    Questione inammissibile
    13 marzo 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui configura come delitto l'esercizio delle attività di intermediazione finanziaria di cui ai d.lgs. emanati in attuazione della legge-delega 6 febbraio 1996, n. 52 in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati e commina pene edittali superiori a quelle indicate nella stessa legge. I rimettenti hanno individuato in modo errato la norma di delega in base alla quale apprezzare la sussistenza del vizio dedotto, in quanto hanno preso in esame esclusivamente i criteri specifici dettati dall'art. 15 della legge n. 52 del 1996 senza tener conto dei criteri generali stabiliti dalla medesima legge in tema di sanzioni; a tal proposito, l'art. 3 riconosce al legislatore delegato il potere di introdurre sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei d.lgs. e, pur fissando dei limiti di pena, ammette deroghe quando si tratti di sanzioni identiche a quelle già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività: ciò è quanto si rileva nella specie, poiché l'ipotesi di abusivismo di cui alla norma censurata è omogenea e di pari offensività rispetto al delitto di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia ex art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e al delitto di abusiva attività finanziaria ex art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, al cui trattamento sanzionatorio è stata allineata. - Sulla manifesta inammissibilità per erronea individuazione della norma di delega v., citate, sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003. - V., altresì, il precedente specifico citato, ordinanza n. 194/2008.

    Art. 5 Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2010 al 18 dicembre 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218

    Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che:" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria;". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;153~art5 · fonte del testo

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