Art. 44 — Piani di tutela delle acque
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1999 al 29 aprile 2006. 314 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo le specifiche indicate nell'allegato 4. Entro il 31 dicembre 2001 le autorita' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le province e le autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorita' di bacino. Il piano di tutela contiene oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
tolto: a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
tolto: b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione;
tolto: c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
tolto: d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
tolto: e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorita';
tolto: f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
tolto: g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorita' di bacino nazionali o interregionali verificano la conformita' del piano agli obiettivi e alle priorita' del comma 2 esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;152~art44 · fonte del testo
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