All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso;
  • b)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita' non occupato.»;
  • c)il comma 8-ter e' sostituito dal seguente: «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6.». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' di versamento dei contributi di cui al comma 1, lettera b).

Testo vigente dal 23 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;151~art5 · fonte del testo

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