Art. 29 — Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.»;
- b)al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le seguenti: «, l'accettazione di questi».
Testo vigente dal 3 novembre 2009
