Art. 8 — Trattamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49.
Abrogato dal 12 aprile 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49.
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 2010 al 12 aprile 2014. 780 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonche' ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalita' di gestione previste nell'allegato 3. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 3, punto 4. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si' applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione. Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l'autorizzazione prevista agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che stabilisce, altresi', le condizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9. In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'inizio dell'attivita' e' subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attivita', di apposita ispezione volta a verificare:
tolto: a) il tipo e le quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
tolto: b) la conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3, nonche' alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;
tolto: c) le misure di sicurezza da adottare. L'ispezione di cui al comma 4 e' effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una volta all'anno. Nei casi disciplinati al comma 4, la comunicazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 9. Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni previste ai commi 4 e 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del relativo termine, vieta l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformarsi alle predette disposizioni del comma 4. Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni di cui ai commi 4 e 5 all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: "APAT", che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione alla Commissione europea. L'operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo puo' essere effettuata al di' fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del l° febbraio 1993, e successive modificazioni. I RAEE esportati fuori dalla Comunita' a norma del citato regolamento (CEE) n. 259/1993, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, solo se l'esportatore puo' dimostrare che l'operazione di recupero, di reimpiego o di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministeri delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Albo nazionale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e' integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE disciplinate dal presente decreto, ai fini della iscrizione allo stesso Albo delle imprese che effettuano dette operazioni di trattamento. Con delibera del Comitato Nazionale del citato Albo sono stabiliti le modalita' ed i requisiti per l'iscrizione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-25;151~art8 · fonte del testo
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