Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 2011 al 12 aprile 2014. 642 parole tolte, 80 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
tolto: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
tolto: b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita' di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;
tolto: c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;
tolto: d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;
tolto: e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non e' prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' il punto in cui le sostanze e i miscele pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui cio' e' necessario per consentire ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilita' del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, le modalita' per l'identificazione del produttore. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso e' apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalita' da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non e' possibile, in numero, nonche' le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonche' le modalita' di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con … di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative. tolto: Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:
tolto: a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinche' i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;
tolto: b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49.